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Legge 24/11/1981 n. 6891. Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel cer- Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. tificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale. 2. La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. 3. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie". "Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). 1. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire quattro milioni. 2. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata". Art. 105 - Lavoro sostitutivo 1. Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. 2. Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale. Art. 106 - Esecuzione di pene pecuniarie 1. L'art. 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). 1. Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. 2. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osser- vano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate. 3. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. 4. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta. 5. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente. 6. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'art. 582 senza effetto sospensivo". Art. 107 -Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda 1. Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'art. 62. Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. articoli 64, 65, 68 e 69. Art. 108 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda 1. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'art. 67. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975 n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione. Art. 10 - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie 1. Dopo l'art. 388-bis del codice penale è inserito il seguente: "Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). 1. Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni". Art. 110 - Abrogazione di norma 1. E' abrogato l'art. 49 della legge 26 luglio 1975 n. 354. Art. 111 - Disposizioni transitorie 1. Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In deroga a quanto disposto dall'art. 172 del codice penale, la pena della multa inflitta anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Art. 112 - Periodo giudiziale 1. L'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935 n. 835, è sostituito dal seguente: "Art. 19. - (Perdono giudiziale). 1. Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14 sia nel giudizio". Art. 113 - Aumento delle pene pecuniarie 1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961 n. 603, sono moltiplicate per cinque. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961 n. 603. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961 n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila. Art. 114 - Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali. Legge 24/11/1981 n. 689 – Modifiche al sistema penale. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie. Art. 115 - Pene proporzionali 1. Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito. Art. 116 - Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale 1. Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). 1. Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136". "Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). 1. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136". |
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